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(assemblea del 3 GIUGNO 2000)
TITOLO I SCOPI - STRUTTURA - SEDE - DURATA.
ART. 1
L'Associazione Donatori di Sangue della Provincia di
Teramo, già costituita, assume come distintivo tre
rombi dorati su fondo rosso con la scritta sul bordo
"FIDAS ASSOCIAZIONE DONA TORI DI SANGUE - TERAMO -
ONLUS"
ART. 2
L'Associazione ha estensione provinciale ed ha la
propria sede in Teramo.
Oltre la sede centrale ammette la costituzione di
eventuali sezioni comunali, gruppi aziendali o
gruppi con denominazione diverse, con sede ed
organismi propri.
ART. 3
L'associazione ha i seguenti scopi:
a) promuovere tra i cittadini l'offerta volontaria,
gratuita ed anonima, del proprio sangue a persone
bisognevoli di trasfusioni;
b) disciplinare e coordinare la donazione del sangue
nell’ambito delle leggi vigenti;
c) sostenere e coadiuvare l'opera dei centri
trasfusionali della provincia;
d) propagandare il concetto prettamente umanitario e
sociale dell'offerta del proprio
sangue e divulgare i principi informatori della
terapia trasfusionale; ,
e) diffondere tra la popolazione, con particolare
riferimento al mondo dei giovani e della
scuola, il principio della volontarietà dell'offerta
gratuita ed anonima del sangue, come
dovere civico;
f) favorire lo spirito associativo, la fratellanza
ed il mutuo soccorso tra i propri aderenti;
g) promuovere ed attuare disposizioni per la
valorizzazione del donatore volontario di
sangue presso Enti, Aziende, Privati e Scuole;
h) verificare la corretta applicazione dei
protocolli di tutela sanitaria del Donatore
nell'esercizio della sua missione.
ART. 4
L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro e
provvede alle proprie necessità con:
a) contributi della Regione Abruzzo,
dell'amministrazione provinciale e delle
amministrazioni comunali;
b) contributi da parte di enti economici ed istituti
operanti in provincia;
c) proventi derivati da donazioni, lasciati o da
qualsiasi altro atto di liberalità disposto da
privati.
TITOLO 2 DEI SOCI
ART. 5
Nei limiti di età stabiliti dalle leggi in materia,
possono far parte dell'associazione persone di ambo
i sessi che intendono volontariamente donare il
sangue in forma anonima e gratuita. L'ammissione a
socio è subordinata al giudizio insindacabile del
Consiglio Direttivo dell' Associazione previo
accertamento di idoneità sanitaria effettuato presso
il centro trasfusionale.
ART. 6
I soci si distinguono in:
a) Soci benemeriti: che già effettivi, per
comprovate ragioni indipendenti dalla loro volontà,
non possono più donare sangue e comunque partecipano
alla vita associativa;
b) Soci effettivi: che partecipano alla vita
dell'associazione con la donazione
periodica;
c) l'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti i
soci effettivi e benemeriti;
ART. 7
Al socio in segno di riconoscimento per la sua
generosa attività di donatore vengono attribuite le
seguenti benemerenze associative:
a) diploma con medaglia di bronzo per 15 donazioni;
b) diploma con medaglia d'argento per 25 donazioni;
c) diploma con medaglia d'oro per 40 donazioni.
d) diploma con distintivo in argento per 50
donazioni
e) diploma con distintivo in oro per 60 donazioni
f) targa di riconoscimento per 100 donazioni.
Diplomi speciali di benemerenze e/o altre
distinzioni possono essere assegnate con
provvedimenti del Consiglio Direttivo a soci
benemeriti, collaboratori, donatori, Enti e privati
sostenitori che si siano distinti per i particolari
servizi resi alla collettività e all’associazione.
ART. 8
La qualità di socio si perde nei casi di:
a) dimissione volontaria;
b) mancata donazione per un periodo continuativo di
almeno 2 anni salvo il caso in cui
il donatore possa produrre valide giustificazioni;
c) comportamenti contrari alle norme statuari;
d) gravi comportamenti e fatti che lo rendano per
qualsiasi ragione indegno di
appartenere all' Associazione.
Nei casi previsti ai punti 3 e 4 il provvedimento
sarà preso dal consiglio direttivo e notificato al
socio con lettera raccomandata.
Avverso a tale provvedimento è ammesso ricorso al
Collegio dei Probiviri il quale
decide inappellabilmente.
TITOLO 3 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
ART. 9
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei probiviri.
Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono
onorifiche e non hanno diritto ad alcun compenso né
a rimborsi spese.
ART. 10 L'Assemblea dei Soci
L'assemblea dei Soci è composta da tutti i soci
effettivi e benemeriti dell'Associazione ciascuno
dei quali ha diritto ad un voto. Il socio che non
può intervenire all'Assemblea può farsi
rappresentare da altro socio mediante delega
scritta. In tal caso ogni socio non può portare più
di una delega. L'Assemblea generale dei soci viene
convocata di regola dal presidente in via ordinaria
una volta all'anno entro e non oltre il mese di
giugno. In via straordinaria ogni qual volta lo
ritengano necessario il presidente, il Consiglio di
Amministrazione, oppure ne faccia richiesta scritta
almeno 1/5 dei soci.
ART. 11
L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) discutere ed approvare la relazione morale e
finanziaria annuale presentata dal
Consiglio Direttivo;
b) determinare le direttive generali per il
conseguimento delle finalità statuarie ed
indicare ogni altra attività necessaria alla vita
dell' Associazione;
c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del
Collegio Revisori dei Conti e dei
probiviri. L'Assemblea straordinaria delibera su
qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno e in
particolare sulle modifiche al presente statuto a
norma del successivo art. 13.
ART. 12
La convocazione viene fatta con avviso scritto da
inviarsi ai soci almeno 10 giorni prima del giorno
fissato per la riunione. L'avviso di convocazione
deve contenere
l'indicazione del luogo, giorno ed ora della
riunione e gli argomenti da trattare.
ART. 13
Per la validità delle convocazioni di assemblea in
prima convocazione è necessaria la presenza diretta
o per delega di almeno la metà più uno dei soci
effettivi.
In seconda convocazione, da aver luogo a distanza di
almeno un'ora dalla prima, l'adunanza sarà valida
qualunque sia il numero dei soci presenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti espressi; in caso di parità esse si intendono
respinte. Le modifiche al presente statuto dovranno
essere deliberate da apposita assemblea
straordinaria dei soci a maggioranza di almeno 3/4
del numero dei voti spettanti ai soci intervenuti,
sia in prima che in seconda convocazione.
ART. 14 Il Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo dell'associazione è composto
da undici consiglieri eletti
dall' Assemblea dei soci.
I membri del consiglio durano in carica 3 anni e
sono rieleggibili.
Fanno altresì parte del consiglio Direttivo, con
solo voto consultivo, fino a quattro rappresentanti
designati dall'Amministrazione della U.L.S.S. di
Teramo uno dei quali deve essere di diritto il
direttore del centro trasfusionale.
Tra i membri del consiglio Direttivo viene nominato
un segretario-tesoriere.
ART. 15
Per la validità delle adunate del Consiglio è
necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dai presidenti; in caso di parità di
voti ha prevalenza il voto del Presidente.
ART. 16
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) Nominare tra i propri membri eletti
dall'Assemblea il Presidente dell'Associazione
ed un vice presidente;
b) Formulare annualmente la relazione morale e
finanziaria da sottoporre all'esame
ed approvazione dall' Assemblea dei soci;
c) Provvedere alla gestione amministrativo
finanziaria dell'Associazione adottando
tutte le deliberazioni intese a favorire il
conseguimento delle finalità statuarie;
d) Designare i rappresentanti dell'Associazione in
tutti gli organismi nei quali tale
rappresentanza sia richiesta;
e) Disporre l'assunzione del personale necessario
per l'espletamento delle attività e
dei servizi dell'associazione, determinandone lo
stato giuridico ed economico;
f) Autorizzare la costituzione di sezioni comunali e
gruppi;
g) Deliberare l'adesione dell'Associazione alle
organizzazioni similari a carattere
regionale, nazionale ed internazionale;
h) Adottare tutti i provvedimenti per l'ammissione
dei soci, nonché quelli previsti ai
punti 3 e 4 dell'art8. L'esercizio sociale
dell'Associazione ha inizio con il 1 gennaio e
termina con il 31 dicembre di ciascun anno.
ART. 17
Il Consiglio direttivo si aduna ogni qual volta il
presidente lo ritenga necessario e lo richiedano
almeno tre dei componenti il Consiglio stesso eletti
dall'Assemblea a norma dell'art. 11.
La convocazione può essere fatta mediante avviso da
recapitarsi almeno 2 giorni innanzi la data della
riunione, oppure, in caso di urgenza mediante
comunicazione telefonica.
ART. 18 - Il Presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'
Associazione, firma tutti gli atti sociali, convoca
e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e
ne dirige tutte le discussioni e votazioni, vigila
per l'attuazione, con la collaborazione del
personale e degli uffici dell'Associazione, dei
provvedimenti deliberati dagli organi collegiali,
provvede all'ordinaria amministrazione
dell'Associazione. Il vice presidente collabora con
il presidente e lo sostituisce in caso di
impedimento.
ART. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato
dall'Assemblea dei Soci in sede di riunione
ordinaria; esso è composto di 3 membri effettivi e 2
supplenti i quali durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili. Il Collegio dei Revisori nomina un
presidente tra i propri membri e vigila
sull'andamento della gestione economico-finanziaria
dell' Associazione.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
possono esser invitati singolarmente o
collegialmente alle riunioni del Consiglio Direttivo
al quale partecipano con voto consultivo.
ART. 20 - Il Collegio dei Probiviri
Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri
nominati dall'Assemblea.
I probiviri durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili.
Essi decidono inappellabilmente delle controversie
che dovessero insorgere fra l'Associazione e i
donatori, oppure, tra questi ultimi in dipendenza
dei rapporti Regolati dal presente statuto. Il
collegio è presieduto da un presidente che viene
eletto tra i propri membri.
ART.21 - Il Personale dell' Associazione
Per l'espletamento dei vari servizi e per la
questione amministrativa ed organizzativa degli
uffici, l'Associazione si avvale della
collaborazione di impiegati i quali operano
alle direttive dipendenze del presidente.
TITOLO 4 - SEZIONI COMUNALI E GRUPPI VARI
ART. 22
Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,
possono essere costituite sezioni comunali, gruppi
aziendali e gruppi con denominazioni diverse quando
i soci interessati alla loro costituzione sono
almeno 30. Le sezioni o gruppi costituiti in norma
del presente statuto hanno il compito di promuovere
in sede una diffusa coscienza trasfusionale e di
coordinare presso la collettività in cui operano la
propaganda del dono anonimo e gratuito del sangue.
Le sezioni o gruppi eleggono tra i propri soci gli
organi indispensabili al loro funzionamento e un
presidente il quale è chiamato a collaborare
fattivamente con il Consiglio e con il presidente
dell'Associazione con i quali manterrà ogni più
opportuno contatto.
TITOLO 5 -
PATRIMONIO SOCIALE - SCIOGLIMENTO
ART. 23
AI termine di ogni esercizio, coperte le spese, il
sopravanzo delle entrate andrà a costituire il fondo
patrimoniale dell'Associazione.
ART. 24
Il patrimonio sociale è costituito:
a) Dal fondo patrimoniale di cui al precedente art.
23
b) Da beni mobili ed immobili e da ogni altra
attività spettante all'Associazione per acquisti,
donazioni, lasciati o per qualsiasi altra causa.
ART. 25
Lo scioglimento dell'Associazione - potrà essere
deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci,
appositamente convocata, qualora siano intervenuti,
sia che si tratti di prima o seconda convocazione,
almeno i 3/4 dei Soci. In caso di scioglimento il
Consiglio Direttivo, all'uomo delegato
dall'Assemblea, nominerà un commissario liquidatore
e stabilirà la destinazione ad opere di beneficenza
dei fondi disponibili.
TITOLO 6 - REGOLAMENTO
ART. 26
Per quanto non regolato dal presente statuto, è
fatto espresso richiamo alle norme legislative
vigenti ed al Regolamento di attuazione che verrà
predisposto dal
Consiglio Direttivo ed approvato dall' Assemblea.
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