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Statuto FIDAS TERAMO ODV

(assemblea del 20 Settembre 2021)

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA.

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE.

1.1. Ai sensi degli artt. 32 e segg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) la già costituita associazione assume la denominazione “ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA FIDAS DONATORI DI SANGUE TERAMO- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” o, in forma abbreviata, “FIDAS TERAMO ODV” (d’ora innanzi, la “Associazione”), ed assume come segno distintivo tre rombi dorati su fondo rosso.  Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.

1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e sul proprio sito internet.

ARTICOLO 2) SEDE.

2.1. l’Associazione ha sede in Teramo in Piazza Italia n.1

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali e direzionali, comunque denominate.

2.3. La variazione della sede sociale all’interno del Comune di Teramo non costituisce modifica del presente statuto, e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, fermo rimanendo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3) SCOPO.

3.1. L’Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

§  perseguire il bene comune;

§  elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.

3.2. L’Associazione svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

§  di azione volontaria;

§  di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;

§  di mutualità.

ARTICOLO 4) OGGETTO

4.1. Ai sensi dall’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

1)    interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera b dell’art.5 D.lgs. 117/2017). In particolare l’Associazione ha come scopi:

a)    Organizzare e coordinare la pratica della donazione periodica di sangue e di emoderivati da parte dei propri associati;

b)    Promuovere la diffusione della pratica della donazione volontaria, anonima, gratuita, periodica, responsabile del sangue;

c)     Reclutare volontari donatori di sangue;

d)    Sostenere e coadiuvare l’attività delle strutture pubbliche costituite per la raccolta e la distribuzione del sangue;

e)    Compiere o sovvenzionare studi e ricerche sulla trasfusione del sangue o dei suoi derivati;

f)      Promuovere le iniziative e la comunicazione atta a diffondere la migliore conoscenza e delle questioni concernenti la trasfusione del sangue e le sue applicazioni;

g)    Valorizzare il gesto e la figura del donatore di sangue;

h)    Promuovere ed attuare progetti per la valorizzazione del volontariato in generale ed in particolare del donatore volontario di sangue, presso Enti, Aziende, Privati e Scuole;

i)       Assistere il donatore volontario, tutelarne la salute e le aspirazioni;

j)       Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale nei termini previsti dalla legge;

k)     Organizzare anche in forma autonoma, con una propria organizzazione, nel rispetto della Normativa Applicabile, la raccolta del sangue e dei suoi derivati.

2)    Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 D.lgs. 117 /2017 (lett.i dell’art.5 D.lgs. 117 /2017). 

4.2. In via secondaria e strumentale, l’associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art.6, comma 1, CTS.

ARTICOLO 5) VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

5.1. L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri Associati. In particolare i Volontari sono le persone fisiche che esplichino gratuitamente mansioni di carattere tecnico, amministrativo e propagandistico loro richiesto sotto la supervisione del Consiglio Direttivo, a mezzo del Presidente o di un suo delegato.

5.2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ARTICOLO 6) DURATA

6.1. L’Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - ASSOCIATI

ARTICOLO 7) DEFINIZIONE DI ASSOCIATO

7.1. Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi, l'Associato o al plurale, gli “Associati”) i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fin tanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a)    Associati Donatori di Sangue e/o Emocomponenti (di seguito Associato/i Donatore/i) i quali sono le persone fisiche che, aventi i limiti di età e l’idoneità fisica previsti dalle vigenti norme di legge sulla donazione di sangue, svolgono attività trasfusionale in modo volontario, anonimo, gratuito, periodico, responsabile. L’ammissione    degli    associati Donatori    di    sangue s’intende subordinata all’accettazione esplicita ed incondizionata dello Statuto e del Regolamento Associativo e   del   superamento   delle   procedure   sanitarie   di   idoneità   alla donazione di sangue.

b)    Associati emeriti, i quali sono gli associati Donatori di sangue ed emocomponenti che per cause non volontarie cessino o abbiano cessato la pratica della donazione.

Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte dell’Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

ARTICOLO 8) NUMERO MINIMO DI ASSOCIATI

8.1. L’Associazione presuppone l’esistenza quali Associati, di almeno 7 (sette) persone fisiche.

ARTICOLO 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

9.1. Gli Associati hanno diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

In particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle istanze associative con uguale dignità e di partecipare all’assemblea con diritto di voto.

Tutti gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Associativo, di tenere un comportamento che non leda il buon nome e l’immagine dell’Associazione; in particolare gli associati Donatori di sangue hanno l’obbligo di avere un atteggiamento responsabile all’atto della donazione di sangue e, se volontari, di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

9.2.  All’Associato donatore, in segno di riconoscimento per la sua generosa attività di donatore, possono essere attribuite benemerenze al raggiungimento di un certo numero di donazioni. Le modalità di erogazione e la tipologia delle benemerenze vengono stabilite in un regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

10.1. L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, può conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d’ora innanzi, la “Domanda”) dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché la Normativa Applicabile e ad effettuare l’attività di donazione, abbia superato le procedure sanitarie di idoneità alla donazione di sangue e/o di emocomponenti ed abbia effettuato almeno una donazione.

10.2. L’organo preposto all’esame, all’approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, inclusa la effettuazione della prima donazione, delibera l’ammissione del richiedente entro novanta giorni dal conseguimento dei requisiti.

Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Qualora nel predetto termine il Consiglio Direttivo non si sia pronunciato, la Domanda si intende accettata.

La deliberazione viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

10.4. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni (ex art.23 comma 2 CTS).

10.5. In ogni caso di respingimento della Domanda, l’interessato può presentare ricorso, nel termine improrogabile di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, al Collegio dei Probiviri il quale decide sul ricorso entro 30 giorni dalla sua presentazione.

10.6. Il richiedente assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui viene deliberata la sua ammissione all’Associazione.

10.7. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenete la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l’adesione all’Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ARTICOLO 11) RECESSO DELL’ASSOCIATO

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l’Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.

ARTICOLO 12) RADIAZIONE DELL’ASSOCIATO

12.1. Il Collegio dei Probiviri, su segnalazione del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo o d’ufficio, può deliberare, seguendo la procedura di cui al successivo art.49, la radiazione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l’Associato per il quale è proposta la radiazione sia un componente del Collegio dei Probiviri, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e all’attività dell’Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all’Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di associato decorsi 60 giorni dalla notifica dell’esclusione all’Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio Arbitrale (di cui all’art.59):

a)    Il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all’organizzazione e all’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b)    Nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c)     Nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 13) PATRIMONIO

13.1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza alcun fine di lucro.

ARTICOLO 14) ENTRATE

14.1. L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a)    Le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) corrisposti dagli associati e da soggetti diversi dagli Associati;

b)    Contributi derivanti da prestazioni rese al Servizio Sanitario Nazionale;

c)     Gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione, nel rispetto del disposto dell’art.33, CTS;

d)    Gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;

e)    Donazioni, lasciti ed ogni altra liberalità di Enti e di privati;

f)      Contributi derivanti dal Cinque Per Mille delle dichiarazioni dei redditi;

g)    Proventi delle iniziative attuate o promosse dall’Associazione art.6 CTS, nonché dalla raccolta fondi art.7 CTS.

ARTICOLO 15) QUOTA DI PARTECIPAZIONE

15.1 La partecipazione all’Associazione è gratuita e non richiede il versamento di quote associative o di iscrizione.

ARTICOLO 16) RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

16.1. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

16.2. L’Associazione può ricevere finanziamenti, che nel caso siano erogati da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, rispettino le seguenti condizioni:

 a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;

 b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento.

ARTICOLO 17) IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI

17.1.  Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività dell’Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all’Associazione che sia considerabile come di titolarità dell’Associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 18) INCREMENTO DEL PATRIMONIO

18.1. Il patrimonio dell’Associazione si incrementa:

 a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;

 b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;

 c) per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;

 d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione;

 e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell’Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione.

ARTICOLO 19) SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell’Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell’Associazione al finanziamento dell’attività corrente dell’Associazione.

ARTICOLO 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

20.1. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 del CTS.

ARTICOLO 21) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. c.c.

TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE

ARTICOLO 22) ORGANI

22.1. Sono organi dell’Associazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):

 a) l’Assemblea degli Associati (d’ora innanzi, la “Assemblea”);

 b) il Consiglio Direttivo;

 c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”);

 d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”);

 e) il Tesoriere;

g) l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);

h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);

i) Il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo può deliberare che le cariche di Segretario e di Tesoriere siano attribuite ad un unico Consigliere. In tal caso si parlerà di Segretario-Tesoriere.

22.2. L’elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

ARTICOLO 23) PRINCIPI GENERALI

23.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

23.2. L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ARTICOLO 24) COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

24.1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio di esercizio.

24.2. L’Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

c) nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

d) nomina i membri del Collegio dei Probiviri;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell’Associazione e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all’approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 25) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

25.1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati o dalla maggioranza dei Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.

25.2. L’Assemblea si svolge nel territorio della Provincia di Teramo.

25.3. La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

25.4. L’avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell’adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all’atto della loro nomina o successivamente.

L’avviso di convocazione deve essere affisso sulla bacheca dell’associazione e pubblicato sul sito internet dell’associazione almeno 10 giorni prima dell’adunanza.

25.5. L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

ARTICOLO 26) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

26.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza da qualsiasi Associato.

26.2. Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni, di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza, che il Presidente dell’Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 27) DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

27.1. L’Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano;

27.2. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell’Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi ad oggetto l’estinzione e lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda approvazione.

27.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.9. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l’Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione I luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’assemblea è il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo

ARTICOLO 28) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

28.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

 a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

 b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

 c) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;

 d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;

 e) approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 f) deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo comune;

h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

ARTICOLO 29) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina su proposta del Consiglio Direttivo uscente, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario è il Tesoriere.

29.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere è, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza di cui all’art.2387 del codice civile.

ARTICOLO 30) GRATUITÀ DELL’INCARICO

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 31) DURATA DELLA CARICA

31.1. Il consiglio direttivo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione procedendo alla nomina del primo consigliere non eletto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall’Assemblea in un luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

ARTICOLO 32) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall’Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

32.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

ARTICOLO 33) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, in mancanza dal consigliere più anziano d’età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro ventimila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione I luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell’Assemblea è il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 34) RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

34.1. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall’art.28 CTS. Nella fattispecie i consiglieri rispondono nei Confronti dell’ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395,2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 35) COMITATO ESECUTIVO

35.1. Per determinate attività ed all’occorrenza, il Consiglio direttivo può nominare un Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è composto dal presidente ed altri 2 (due) Consiglieri.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

ARTICOLO 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l’osservanza dello statuto e dei regolamenti dall’Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;

c) convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad esempio l’attribuzione ad un legale in caso di controversie).

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 37) SEGRETARIO

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

ARTICOLO 38) TESORIERE

38.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell’Associazione ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) Predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

ARTICOLO 39) COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO

39.1. L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un controllore unico o da un Collegio di Controllori composto da 3 (tre) Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3. Nel caso di Organo Di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali oppure

- un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4. Nel caso di Organo Di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti, devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali oppure

- soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5. Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un controllore supplente) o da un collegio di controllori (e 2 controllori supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 40) INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 codice civile, vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) Il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Associazione;

c) coloro che sono legati all’associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

ARTICOLO 41) DURATA IN CARICA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

41.1. L’Organo di Controllo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.

ARTICOLO 42) COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO

42.1. L’Organo Di Controllo:

a) vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo corretto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2. I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

42.5. L’avviso di convocazione e spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

 42.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d’età.

 42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

 42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

 42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

 42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

 a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

 b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

 d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

 e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 43) COMPENSO DELL’ORGANO DI CONTROLLO

43.1. Il compenso spettante ai membri dell’Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., deve essere proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non può essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per l’analogo compito.

ARTICOLO 44) ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 45) RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

45.1. La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28, CTS. In particolare, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Sezione V – Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 46) NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

46.1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea degli Associati e si compone di 3 (tre) membri effettivi e uno supplente, scelti tra gli Associati stessi.

46.2. All’atto del suo insediamento il Collegio dei Probiviri nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 47) COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

47.1. Ferma restando la garanzia del contraddittorio:

a) dirime le controversie tra gli organi associativi, tra gli associati, o tra i primi e i secondi, sorte nell’ambito delle attività dell’Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell’applicazione dello statuto;

b) esprime parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello statuto;

c) accerta le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprano cariche o incarichi associativi;

 d) esercita, su istanza di parte, l’azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, del codice deontologico, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di radiazione all’Assemblea degli Associati.

Ad eccezione dell’esclusione, le decisioni di cui ai punti a) e d) sono immediatamente operative; tuttavia gli interessati possono impugnarle innanzi all’Assemblea generale, nella prima seduta ordinaria utile.

ARTICOLO 48) FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

48.1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito.

48.2. I componenti del Collegio devono astenersi:

a) dall’esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;

b) dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

48.3. Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.

Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.

In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l’incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.

Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni all’Associazione, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l’audizione personale.

L’avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.

Il Presidente dell’Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l’attuazione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l’archivio dell’Associazione. La nota di consegna deve riportare l’elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

48.4. I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:

a)    procedimento disciplinare;

b)    conciliazione di controversie interne;

c)     interpretazione dello Statuto;

d)    accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d’incompatibilità;

e)    parere propositivo in merito allo di scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;

f)      parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d’impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio all’Associazione, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata.

La data di arrivo della comunicazione all’Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

ARTICOLO 49) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: ISTRUTTORIA E DECISIONE

49.1. Nei casi indicati dall’art. 47.1. del presente Statuto, il Collegio dei Probiviri esercita l’azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.

L’istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l’esposizione dei fatti che ne sono causa e l’indicazione di eventuali mezzi di prova.

Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l’avvio del procedimento disciplinare nei modi, nei tempi e ai destinatari di cui all’art. 48.3., assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.

In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l’interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell’organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, quando destinatario dell’istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi sociali.

L’adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a)    avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;

b)    necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all’Associazione o a singoli iscritti.

49.2. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria:

1. si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d’invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

a)    censura;

b)    sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi;

c)     radiazione.

2. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo all’osservanza delle regole, l’accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari diverse dal Codice deontologico, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a)    la violazione non ha causato danni all’Associazione, a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;

b)    la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;

c)     questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.

3. L’accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell’associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

4. La decisione viene comunicata nei modi e nei termini di cui all’art. 48.3.

ARTICOLO 50) CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIE INTERNE

50.1. Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.

    La richiesta deve contenere l’esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate.

    Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell’Associazione entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.

    È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

ARTICOLO 51) INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

51.1. Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d’ufficio, parere vincolante di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.

Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità allo Statuto alle Normativa Vigente, lo comunica tempestivamente al Presidente, che è tenuto a revocare e modificare le relative proposte, o ad annullare o sostituire in via d’urgenza le norme eventualmente già approvate.

Qualora sorgano dubbi o controversie sull’interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli organi o gli associati ne richiedono al Collegio dei probiviri l’interpretazione. La data di ricevimento dell’istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento.

L’interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell’ordinamento.

Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.

ARTICOLO 52) REQUISITI DEGLI ASSOCIATI E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

52.1. Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di organi e strutture dell’Associazione, il Collegio dei probiviri accerta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi da parte degli associati e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.

    L’accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all’iscrizione o all’adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d’incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta.

    Il Collegio notifica la sussistenza dell’accertamento nei modi e ai destinatari di cui all’art. 48.3.

    Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.

    Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 53) ESERCIZI ASSOCIATIVI

53.1. L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 54) BILANCIO DI ESERCIZIO

54.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto è depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 55) BILANCIO SOCIALE

55.1. L’associazione, al superamento dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall’articolo 14 comma 1 CTS, deve redigere il bilancio sociale e depositarlo secondo la normativa applicabile. In mancanza del superamento del suddetto la predisposizione del bilancio sociale è facoltativa.

ARTICOLO 56) SCRITTURE CONTABILI

56.1. L’associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 57) LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

57.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo;

g) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri;

57.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati.

57.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti libri.

57.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

57.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato esecutivo, ove costituito, e tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

57.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo.

57.7. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri è tenuto a cura dei membri del Collegio dei Probiviri.

57.8. Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi osservando il pieno rispetto della tutela della privacy. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

TITOLO VI – ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 58) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

58.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quando deciso dal Consiglio Direttivo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VII – ARBITRATO

ARTICOLO 59) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

59.1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile che possa formare oggetto di compromesso deve essere rimesso al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

59.2. La disciplina dell’arbitrato è quello risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio del Gran Sasso d’ Italia.

59.3.  L’arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia ove l’associazione ha sede.

59.4. Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE

ART.60 NORME TRANSITORIE

60.1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previa approvazione da parte della competente autorità ai fini dell’iscrizione nel registro istituito per le persone giuridiche.

60.2. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, manterranno le loro funzioni fino al termine naturale del loro mandato.

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